Art. 37.
(Opposizione della causa di non punibilità).

      1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate nell'articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità.
      2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma dell'esistenza della causa di non punibilità. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelano la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 32 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma

 

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non interviene nel termine indicato dal primo periodo, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      5. Salvo che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelano la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti è seguita fino a che non si è risolto il conflitto di attribuzione sollevato ai sensi del primo periodo.
      6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli oganismi informativi o dalla persona da essi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.